Art. 1007 · Abbandono delle merci.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 1007

1027 / 1356

Abbandono delle merci.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando le merci sono andate totalmente perdute; b) quando l'aeromobile si presume perito; c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.
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