Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 1004

Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione. L'assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
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