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Art. 1009
Forma dell'abbandono dell'aeromobile.
In vigore dal 21 apr 1942
La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell' e rese pubbliche ai sensi degli e seguenti.
Storico versioni
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