Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 1008
1028 / 1356Abbandono del nolo.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;
b) quando l'aeromobile si presume perito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1008