Art. 1008 · Abbandono del nolo.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 1008

1028 / 1356

Abbandono del nolo.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato; b) quando l'aeromobile si presume perito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1008