CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2504 quater
Invalidità della fusione.
In vigore dal 1 gen 2004
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell', l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2504-quater