CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2502 bis
Deposito e iscrizione della decisione di fusione.
In vigore dal 1 gen 2004
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'.
Si applica l'.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'; il deposito va effettuato a norma dell' se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2502-bis