CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2502 bis

Deposito e iscrizione della decisione di fusione.

In vigore dal 1 gen 2004
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'. Si applica l'. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'; il deposito va effettuato a norma dell' se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2502-bis

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