CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2504 ter

Divieto di assegnazione di azioni o quote.

In vigore dal 1 gen 2004
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2504-ter

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