CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2504 ter
Divieto di assegnazione di azioni o quote.
In vigore dal 1 gen 2004
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2504-ter