Art. 2504 quater · Invalidità della fusione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2504 quater

2391 / 3261

Invalidità della fusione.

In vigore dal 1 gen 2004
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell', l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2504-quater