CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 4

Art. 2409 bis

Revisione legale dei conti.

In vigore dal 7 apr 2010
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2409-bis

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