Art. 2409 bis · Revisione legale dei conti.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 4

Art. 2409 bis

2700 / 3280

Revisione legale dei conti.

In vigore dal 29 apr 2026
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2409-bis