CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2

Art. 2380 bis

Amministrazione della società

In vigore dal 29 apr 2026
La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando affidata a più persone, l'amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2380-bis

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