CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2380 bis
Amministrazione della società
In vigore dal 29 apr 2026
La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando affidata a più persone, l'amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2380-bis