Art. 2380 bis · Amministrazione della società.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2380 bis

2602 / 3261

Amministrazione della società.

In vigore dal 20 nov 2020
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all', secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all', secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2380-bis