CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2380 bis
2602 / 3261Amministrazione della società.
In vigore dal 20 nov 2020
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all', secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all', secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2380-bis