CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2

Art. 2394 bis

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.

In vigore dal 29 apr 2026
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2394-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo