CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2394 bis

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.

In vigore dal 1 gen 2004
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2394-bis

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