CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2394 bis
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
In vigore dal 1 gen 2004
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2394-bis