CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2394 bis
2608 / 3280Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
In vigore dal 29 apr 2026
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2394-bis