CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. III

Art. 2338

Obbligazioni dei promotori.

In vigore dal 1 gen 2004
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2338

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