CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. II
Art. 2336
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.
In vigore dal 1 gen 2004
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2336