CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. II

Art. 2336

Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.

In vigore dal 1 gen 2004
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2336

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