CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. III

Art. 2340

Limiti dei benefici riservati ai promotori.

In vigore dal 1 gen 2004
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2340

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