CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. III
Art. 2340
Limiti dei benefici riservati ai promotori.
In vigore dal 1 gen 2004
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2340