CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. III
Art. 2338
2528 / 3261Obbligazioni dei promotori.
In vigore dal 1 gen 2004
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2338