CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. IV

Art. 210

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.

In vigore dal 20 set 1975
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell', modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell' non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-210

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo