CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. IV
Art. 210
Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
In vigore dal 20 set 1975
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell', modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell' non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-210