CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. IV
Art. 211
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell', sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-211