CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. IV

Art. 211

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.

In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell', sono entrati a far parte della comunione dei beni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-211

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