CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. IV
Art. 214
AbrogatoObbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-214