CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. IV

Art. 214

Abrogato

Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.

In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-214

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