CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V
Art. 218
Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.
In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-218