CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. V

Art. 218

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.

In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-218

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