Art. 218 · Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. V

Art. 218

262 / 3261

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.

In vigore dal 20 set 1975
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-218