Capo III
Art. 42
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 27 gen 2018
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-42