Art. 42 · Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
Capo III

Art. 42

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Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 27 gen 2018
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-42