Capo IISez. III

Art. 38

Trasferimenti di fondi

In vigore dal 27 gen 2018
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-38

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