Capo II›Sez. III
Art. 38
Trasferimenti di fondi
In vigore dal 27 gen 2018
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-38