Capo II›Sez. III
Art. 39
Libri e scritture
In vigore dal 27 gen 2018
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-39