Capo IISez. III

Art. 39

Libri e scritture

In vigore dal 27 gen 2018
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-39

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