Capo IV

Art. 45

Valore giuridico della trasmissione

In vigore dal 27 gen 2018
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la... provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che l'espressione «chiunque», ovunque ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-45

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