Definizione data dalla norma indicata.
un microorganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale. Nell'ambito di tale definizione: 1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I, parte A
Fonte: dlgs-2001-04-12-206 — art. 2 →