Definizione data dalla norma indicata.
prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati
Fonte: reg-2017-05-17-821 — art. 2 →