Definizione data dalla norma indicata.
oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
Fonte: dlgs-2006-04-24-219 — art. 59 →