Definizione data dalla norma indicata.
i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007.
Fonte: reg-2008-09-05-889 — art. 2 →