Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un gruppo di clienti ai quali solo una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza. 2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate. Con «imprese collegate» si intendono: a) le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto
Fonte: reg-2014-03-21-316 — art. 1 →gruppo di clienti ai quali solo una delle parti dell’accordo di trasferimento di tecnologia è autorizzata a effettuare vendite attive dei prodotti contrattuali realizzati utilizzando la tecnologia sotto licenza
Fonte: reg-2026-04-16-877 — art. 1 →