Definizione data dalla norma indicata.
l’entità, la portata o il carattere irrimediabile dell’impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono esserne colpite, la misura in cui l’ambiente è o può esserne danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l’ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell’impatto entro un periodo di tempo ragionevole. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 34 al fine
Fonte: dir-2024-06-13-1760 — art. 3 →