Definizione data dalla norma indicata.
qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, in uno Stato ammissibile, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l’ulteriore diffusione e che comportano, per lo Stato ammissibile, un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all’emergenza stimato a oltre 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiore allo 0,3 % del suo RNL
Fonte: reg-2020-03-30-461 — art. 1 →