Definizione data dalla norma indicata.
esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purchè rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
Fonte: dpr-2006-05-03-252 — art. 2 →