Definizione data dalla norma indicata.
il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante uno o più sistemi di fornitura idro-potabile, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori. È altresì considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera qu
Fonte: dlgs-2023-02-23-18 — art. 2 →