Definizione data dalla norma indicata.
la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia
Fonte: dlgs-2025-11-27-184 — art. 2 →