Definizione data dalla norma indicata.
la frenatura di veicoli che costituiscono un complesso ottenuta con un impianto che presenta tutte le seguenti caratteristiche: a) un dispositivo di comando unico che il conducente aziona progressivamente, con un'unica manovra, dal posto di guida, b) l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso è fornita dalla stessa fonte, c) l'impianto di frenatura garantisce la frenatura simultanea oppure convenientemente sfasata di ciascuno dei veicoli che costituiscono il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa
Fonte: reg-2014-10-15-68 — art. 2 →