bonifica subacquea

Definizione data dalla norma indicata.

le attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l'attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti è assicurata esclusivamente da personale specializzato delle Forze armate.

Fonte: d-2015-05-11-82art. 1
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