Definizione data dalla norma indicata.
l’autorità giurisdizionale, o un’altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché tale altra autorità offra alle parti garanzie circa l’imparzialità e le sue decisioni in relazione alla misura di protezione possano, a norma del diritto dello Stato membro in cui opera, formare oggetto di controllo da parte di un’autorità giurisdizionale e abbiano forza ed effetti equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giurisdizionale nella stessa materia
Fonte: reg-2013-06-12-606 — art. 3 →