Definizione data dalla norma indicata.
attività ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato
Fonte: dlgs-2016-07-17-136 — art. 12-ter →