Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo
Fonte: reg-2008-08-06-800 — art. 2 →attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature
Fonte: reg-2014-06-17-651 — art. 2 →attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature
Fonte: reg-2022-12-14-2472 — art. 2 →