Definizione data dalla norma indicata.
ogni arma o munizione essenzialmente progettata per appiccare il fuoco ad oggetti o per infliggere scottature a persone con l'azione delle fiamme, del calore o di una combinazione di fiamme e di calore, sprigionate da una reazione chimica di sostanza lanciata sul bersaglio
Fonte: l-1994-12-14-715 — art. pi-1-2 →