Definizione data dalla norma indicata.
gli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario. 2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica s
Fonte: d-1996-05-02-358 — art. 2 →