Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’ammissione a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i benefic
Fonte: reg-2021-07-07-1147 — art. 2 →l’ammissione nel territorio di uno Stato membro, a seguito, ove richiesto da uno Stato membro, di una segnalazione dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («Agenzia per l’asilo»), dell’UNHCR o di altri organismi internazionali competenti, di un cittadino di paese terzo o di un apolide proveniente da un paese terzo verso il quale è stato sfollato con la forza e che, almeno, in base a una valutazione iniziale: a) soddisfa le condizioni per l’ammissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2
Fonte: reg-2024-05-14-1350 — art. 2 →