Definizione data dalla norma indicata.
terreni non classificati come «foresta» di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano
Fonte: reg-2023-05-31-1115 — art. 2 →