Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale
Fonte: reg-2016-10-26-2031 — art. 2 →gli altri oggetti come definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/2031
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →