Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un «aeroporto» quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in cui, nel periodo di riferimento precedente, il traffico passeggeri è stato superiore a 800 000 passeggeri o il traffico merci è stato superiore a 100 000 tonnellate, e che non è situato in una regione ultraperiferica, come indicato all’articolo 349 TFUE
Fonte: reg-2023-10-18-2405 — art. 3 →qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell’Unione
Fonte: reg-2015-07-28-2446 — art. 1 →