Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
Fonte: dir-1994-12-20-62 — art. 3 →accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220
Fonte: codice-ambiente — art. 218 →